L’esistenza del cartello del cemento confermata anche dal Consiglio di Stato

L’esistenza del cartello del cemento confermata anche dal Consiglio di Stato

Con sentenza del 31 dicembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato l’esistenza del cartello del cemento accertato dall’Autorità Garante della Concorrenza in data 25 luglio 2017 e già confermato dal TAR Lazio con sentenze pubblicate tra il 12 giugno e il 30 luglio 2018.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto correttamente motivato nonché fondato su prove dirette il provvedimento dell’AGCM secondo cui dal 2011 al 2016 le maggiori cementiere italiane, ovvero Italcementi, Buzzi Unicem, Colacem, Cementir, Sacci, Cementirossi, Holcim, Barbetti, Cementeria di Monselice, Cementizillo, Cal.me e Cementi Moccia si accordavano sulla misura e sulla tempistica degli aumenti dei prezzi del cemento da comunicarsi anticipatamente alla clientela e vigilavano vigilavano sul rispetto degli accordi illeciti, verificando non solo l’invio al mercato delle lettere di incremento prezzi da parte di tutte le cartelliste, ma anche dell’effettiva applicazione di tali aumenti ai clienti.
L’Autorità considerò il cartello un’intesa, unica, complessa e continuata dal giugno 2011 al gennaio 2016, in grave violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto il coordinamento delle condotte commerciali delle cementiere permise a queste l raggiungimento di livelli di ricavi e margini aziendali superiori a quelli ottenibili in un contesto concorrenziale, a danno della domanda rappresentata dal settore edile. In ragione della gravità delle condotte anticoncorrenziali furono irrogate sanzioni per complessivi € 184 milioni, di cui 84 milioni solo a Italcementi.

Pronunciandosi sull’appello proposto da Italcementi il Consiglio di Stato ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le doglianze relative all’accertamento della sussistenza dell’intesa. Il Consiglio di Stato ha invece accolto il motivo di appello concernente il corretto calcolo dell’importo della sanzione da applicare a Italcementi, ritenendo errato il fatturato di riferimento su cui calcolare l’importo della sanzione. Pertanto ha ridotto la sanzione di Italcementi a € 27.880.000.

La sentenza del Consiglio di Stato, cui a breve seguiranno altre relative agli appelli presentati dalle altre società sanzionate, è molto importante per i soggetti danneggiati dal cartello intenzionati a richiedere il risarcimento dei danni per i maggiori prezzi pagati sulle forniture di cemento dal 2011 al 2016. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, infatti, il cartello deve ritenersi definitivamente accertato anche nei giudizi risarcitori dinnanzi ai giudici civili.
L’art. 7 della D. Lgs n.3/2017 che ha recepito la Direttiva UE sul recepimento del danno antitrust prevede, infatti: “Ai fini dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”.

A.L.I. Antitrust Litigation Investment S.p.A.

+39.06.9292.8730 T.
+39.06.2111.2569 F.

info@alinvestment.it