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Con una pronuncia emessa il 3 dicembre 2024, la Corte d’Appello di Napoli si è distinta in un contesto giurisprudenziale nazionale ancora disomogeneo in merito al riconoscimento e alla quantificazione dei danni derivanti dal cosiddetto cartello dei costruttori di autocarri. La sentenza riveste un particolare rilievo, poiché conferma l’esistenza del danno e individua nella liquidazione equitativa la soluzione per superare le difficoltà nella quantificazione dello stesso.La Corte partenopea ha integralmente confermato la liquidazione equitativa del danno nella misura del 15% del prezzo di acquisto dell’autocarro riconoscendo l’idoneità della collusione a livello di prezzi di listino a determinare prezzi finali più alti. Interessante è il riferimento al c.d. effetto marea già citato dal Tribunale di Amsterdam per cui gli sconti erano del tutto irrilevanti in quanto applicati a prezzi di listino più alti rispetto a quelli che sarebbero stati applicati in assenza del Cartello.La scelta di procedere a una liquidazione in via equitativa trova fondamento nell’impossibilità di determinare con precisione l’entità del danno. Tale impossibilità è corroborata dalle difformità riscontrate nelle consulenze tecniche d’ufficio svolte presso i Tribunali di Milano, Roma e Napoli, il cui esito varia dal 5% al 12% del prezzo di acquisto degli autocarri.La motivazione della sentenza si segnala per la sua approfondita analisi di nozioni tipiche del diritto della concorrenza, richiamando la decisione della Commissione Europea del 2016 e sottolineando come il cartello, operante in tutto lo Spazio Economico Europeo, abbia inciso in maniera diretta e sistematica sui listini degli autocarri medi e pesanti. Tale rilievo ha consentito alla Corte di riconoscere il nesso tra l’intesa anticoncorrenziale e il conseguente aumento dei costi a carico degli acquirenti, pur in assenza di un’analisi econometrica caso per caso, valorizzando i principi di effettività e semplificazione nel riconoscimento del risarcimento per violazione del diritto della concorrenza.Degno di nota il passaggio della sentenza in cui la Corte d’Appello di Napoli deduce una presunzione di danno dalla nozione di restrizione per oggetto, formulata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, per cui non è necessaria la prova degli effetti in ragione della dannosità intrinseca della restrizione. In questo modo, la Corte partenopea si pone in sintonia con l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo cui le nozioni fondamentali del diritto della concorrenza, definite in sede di sanzioni amministrative (c.d. public enforcement), valgono anche nell’ambito delle azioni civili di risarcimento (c.d. private enforcement).Con questa sentenza, la Corte d’Appello di Napoli si allinea ad un orientamento più avanzato e vicino alla tutela concreta delle vittime di pratiche anticoncorrenziali. pur ricorrendo a un criterio di valutazione equitativa, la pronuncia si fonda su argomentazioni robuste, volte a garantire certezza del diritto e protezione dei soggetti danneggiati.Come agire per ottenere il risarcimentoÈ ancora possibile attivarsi per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal cartello dei costruttori di autocarri. Se la vostra azienda ha acquistato uno o più autocarri nuovi tra il 1997 e il 2011, potreste aver diritto a un rimborso significativo a fronte del sovrapprezzo ingiustamente subito.Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci all’indirizzo email info@alinvestment.it o telefonicamente al numero (+39) 06.9292.8730.
+39.06.9292.8730 T.+39.06.2111.2569 F. info@alinvestment.it