Le imprese acquirenti di cemento grigio, come le centrali di betonaggio, i pre-fabbricatori e le imprese di costruzione, hanno diritto al risarcimento dei danni per gli aumenti di prezzi che si sono viste applicare sulle forniture di cemento dal giugno 2011 al 2016.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito AGCM) in data 25 luglio 2017 ha accertato che almeno dal giugno 2011 gli aumenti dei prezzi del cemento sono stati decisi da un cartello tra le maggiori cementiere operanti italiane (clicca qui per leggere il provvedimento dell’Autorità).
In particolare, sono attribuibili al cartello i seguenti aumenti dei prezzi di listino, di cui l’Autorità ha anche accertato l’effettiva applicazione ai clienti delle cementiere:
Annunci anticipati e generalizzati di aumento dei prezzi di listino delle parti, 2011-2016
Periodo | Misura dell’aumento di listino €/ton | Aumento effettivo sacco €/ton | Aumento effettivo sfuso €/ton |
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Giugno 2011 | +12 | +10 | +7,5 |
Gennaio 2012 | +12 | +9 | +8,5 |
Gennaio 2013 | +9/+12 | +8,5 | +5 |
Giugno 2015 | +9 | +6 | +4 |
Gennaio 2016 | +9/+10 | +0,5 | +0,5 |
Hanno partecipato al cartello: Italcementi Spa, Buzzi Unicem Spa, Colacem Spa, Cementir Italia Spa, Holcim Spa, Cementi Rossi Spa, Sacci Srl, Cementeria Monselice Spa, Cementizillo Spa, Cementeria Aldo Barbetti Spa, CAL.ME. Spa e Cementi Moccia Spa
Il danno medio da sovraprezzo determinato dal Cartello può essere stimato in circa il 20% del prezzo corrisposto per l’acquisto del cemento, anche sulla base della letteratura economica che ha analizzato i dati storici dei cartelli (Oxera - Damages, Quantifying Antitrust. "Towards non-binding guidance for courts." Study prepared for the European Commission - 2009).
L’Autorità ha altresì accertato che gli aumenti, che hanno avuto picchi fino al 25-30% non sono giustificati dai costi di produzione del cemento che nel periodo di vigenza del cartello hanno avuto un andamento decrescente, come dimostra il grafico a seguire (dati fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Il Cartello del cemento ha danneggiato tutto il settore edile, ed in particolare il settore del calcestruzzo dove le imprese indipendenti costrette a pagare i prezzi imposti dal cartello non hanno retto la concorrenza delle centrali di betonaggio appartenenti ai gruppi dei produttori di cemento, che negli ultimi anni hanno proceduto ad un’integrazione, controllando oramai anche il mercato del calcestruzzo.
Nonostante i severi danni causati dal cartello, molte imprese in ragione del rapporto di dipendenza con le cementiere sono restie ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento temendo di compromettere il rapporto con il loro fornitore.
ALI propone a tutti i soggetti danneggiati di unirsi in un’unica azione in modo tale da non lasciare nessuna impresa esposta individualmente nei confronti delle grandi cementiere.
ALI ha deciso di organizzare e gestire un’azione legale avvalendosi di professionisti di provata esperienza per permettere ai danneggiati di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dal cartello senza anticipare gli alti costi del giudizio. ALI, infatti, anticiperà i costi dell’azione..
ALI ha affidato l’organizzazione dell’azione collettiva allo Studio Legale Scoccini & Associati, studio specializzato nell’assistenza dei soggetti danneggiati dalle violazioni del diritto della concorrenza accertate dall’AGCM o dalla Commissione Europea, è l’unico studio legale in Italia a patrocinare in Italia una causa contro cartelli accertati dalla Commissione europea.
L’azione di ALI permette a chi vi aderisce:
Il cartello del cemento è stato posto in essere da 12 società ed ha avuto ad oggetto il coordinamento dei prezzi del cemento grigio sia sfuso che in sacchi dal 1 giugno 2011 al 1 gennaio 2016.
Hanno partecipato al Cartello:
Impresa cartellista | Periodo di partecipazione al cartello |
---|---|
Italcementi Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Buzzi Unicem Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Colacem Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Cementir Italia Spa | 1 giugno 2011 – 15 giugno 2015 |
Holcim Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Cementi Rossi Spa | 1 giugno 2011 – 15 giugno 2015 |
Sacci Srl | 1 giugno 2011 – 15 giugno 2015 |
Cementeria Monselice Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Cementizillo Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
Cementeria Aldo Barbetti Spa | 1 giugno 2011 – 1 gennaio 2016 |
CAL.ME. Spa | 1 giugno 2012 – 1 gennaio 2016 |
Cementi Moccia Spa | 1 giugno 2013 – 1 gennaio 2016 |
L’AGCM ha accertato che le cartelliste si accordavano sulla misura e sulla tempistica degli aumenti dei prezzi da comunicarsi anticipatamente alla clientela; Esse, inoltre, vigilavano sul rispetto degli accordi illeciti, verificando non solo l’invio al mercato delle lettere di incremento prezzi da parte di tutte le cartelliste, ma anche dell’effettiva applicazione di tali aumenti ai clienti.
Le condotte illecite sono state sanzionate con una multa complessiva a 184 milioni di euro.
L’esistenza del Cartello accertato dall’AGCM è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Il diritto al risarcimento del danno causato da comportamenti anticoncorrenziali è da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza sia nazionale sia comunitaria ed oggi è de iure condito previsto dalla legge italiana a seguito del recepimento della Direttiva 2014/104/UE sulle azioni per il risarcimento del danno da violazioni del diritto antitrust con il D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3.
La decisione dell’AGCM costituisce nel giudizio di risarcimento prova legale dell’esistenza del cartello, poiché inoltre, si deve presumere l’esistenza del danno, nel giudizio si dovrà solo quantificare i danni arrecati dal cartello.
Il danno risarcibile consiste tanto nel sovraprezzo causato dal cartello, quanto nel minore fatturato dell’impresa determinata dalla perdita di clienti a causa dei maggiori costi.
L’esistenza del danno si presume in caso di cartelli. Devono, inoltre, essere riconosciuti alla parte danneggiata gli interessi che tengano anche conto della svalutazione monetaria eventualmente occorsa.
È, infine, possibile chiedere il risarcimento del maggior prezzo corrisposto per l’acquisto di cemento prodotto da imprese diverse da quelle partecipanti al cartello nel caso queste abbiano praticato gli stessi aumenti di prezzi decisi dal cartello.
Il danno da sovraprezzo dovrà essere ridotto per la parte che gli acquirenti di cemento avranno trasferito sui suoi clienti a valle. L’onere della prova del trasferimento a valle del sovraprezzo grava sull’impresa convenuta, autrice della violazione della concorrenza. Tuttavia, la riduzione del danno da sovraprezzo per via del trasferimento a valle è di norma bilanciata dall’incremento del danno per riduzione dei volumi di vendita dell’impresa acquirente.
La compilazione del modulo di manifestazione interesse non comporta alun tipo di impegno da parte del richiedente.
Possono aderire all’azione tutte le imprese che tra il 1 giugno 2011 e il 2016 abbiano acquistato cemento grigio sia in sacchi che sfuso per almeno € 100.000,00. Sotto questa soglia non è ravvisabile un concreto interesse economico né per ALI né per il soggetto danneggiato ad iniziare un giudizio risarcitorio.
Per aderire all’azione il primo passo è compilare la manifestazione di interesse non vincolante qui di sotto riportata.
ALI si impegna a mantenere riservata l’identità di chi avrà manifestato l’interesse anche tra le altre imprese interessate all’azione.
Raccolte le manifestazioni di interesse di un numero congruo di imprese tale da rendere economicamente ragionevole la preparazione di un’azione risarcitoria, ALI comunicherà il numero delle imprese interessate e trasmetterà alle stesse la documentazione per l’adesione.
È importante comunicare tempestivamente, tramite il modulo, qui in calce l’interesse all’azione per essere informati delle successive fasi e affinchè ALI possa valutare l’interesse delle imprese all’azione e quindi iniziare con l’organizzazione della stessa.
Le condizioni economiche dell’adesione dipenderanno dal numero di imprese aderenti, in quanto sfruttando le economie di scala maggiore sarà il numero di imprese aderenti, minore sarà il costo per la singola impresa.
Per maggiori informazioni
A.L.I. Antitrust Litigation Investment S.p.A.
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